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T.U. 13/01/2006
112. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti scelti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 20 In relazione all’articolo 116, fino al 31 dicembre 1996, le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati nelle società risultanti da fusioni relative ad imprese che eseguono opere pubbliche non sono soggette alle imposte sui redditi da conferimento. 22. In relazione all’articolo 125 (lavori, servizi, forniture in economia) fino alla entrata in vigore del regolamento: a) i lavori in economia sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nei limiti di compatibilità con le disposizioni del presente codice; dove detto regolamento, in relazione ai lavori in economia, fa riferimento alla soglia di 200.000 euro, detta soglia deve intendersi fissata in 500.000 euro; b) le forniture e i servizi in economia sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, nei limiti di compatibilità con le disposizioni del presente codice. Restano altresì in vigore, fino al loro aggiornamento, i provvedimenti emessi dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in esecuzione dell’articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 2001. 21 In relazione all’articolo 131, comma 5, la nullità riguarda i contratti ivi previsti, stipulati dopo 22 l’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, senza i 23 prescritti piani di sicurezza; i contratti di appalto o concessione, in corso alla data di entrata in 24 vigore del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, se privi del piano operativo 25 di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 131, sono annullabili qualora non 26 integrati con i piani medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto. T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 27 28 In relazione all’articolo 133 le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 dell’articolo 133 si applicano 29 ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1º gennaio 2004. A tal fine il primo decreto di cui al 30 comma 6 del medesimo articolo 133 rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione più 31 significativi rilevati dal Ministero per l'anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte 32 anteriori al 1º gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per l'anno 2003. 33 34 In relazione all’articolo 146 per la realizzazione delle opere previste nelle convenzioni già 35 assentite alla data del 30 giugno 2002, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione 36 vigente alla data del 30 giugno 2002, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale 37 minima del 40% dei lavori. 38 39 In relazione all’articolo 153, comma 3, fino all’entrata in vigore del regolamento, si applica 40 l’articolo 80, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999. Con apposito decreto del 41 Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati gli effetti sulle procedure in corso che 42 non si siano ancora chiuse a seguito di aggiudicazione alla data di adozione del predetto decreto, i 43 cui avvisi indicativi pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005 non contengano la indicazione 44 espressa prescritta dall’articolo 153, comma 3, ultimo periodo. 45 46 In relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo III, capo IV (lavori relativi a 47 infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi): 48 a) non trovano applicazione i seguenti articoli del regolamento approvato con decreto del Presidente 49 della Repubblica n. 554 del 1999: 50 a.1) articolo 9 - Pubblicità degli atti della conferenza di servizi; 51 a.2) titolo III, capo II - La progettazione; 52 a.3) titolo IV, capo IV - Affidamento dei servizi di importo inferiore al controvalore in euro di 53 200.000 DSP; e capo V - Affidamento dei servizi di importo pari o superiore al controvalore in euro di 200.000 DSP;
b) per le concessioni già affidate, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione vigente alla data del 10 settembre 2002, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima del quaranta per cento dei lavori;
c) le disposizioni dell’articolo 174 (concessione relativa a infrastrutture strategiche) si applicano anche alle concessioni relative a infrastrutture già affidate alla data del 10 settembre 2002;
d) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, sia già stato redatto il progetto definitivo, sia stata già affidata la realizzazione dello stesso, o sia comunque ritenuto dal soggetto aggiudicatore più opportuno ai fini della celere realizzazione dell'opera, può procedersi all'attestazione di compatibilità ambientale ed alla localizzazione dell'opera sulla base del progetto definitivo. Nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, sia stato già redatto il progetto esecutivo o sia stata già affidata la realizzazione dello stesso, per l'affidamento a contraente generale il soggetto aggiudicatore può porre a base di gara il progetto esecutivo. In tale caso il contraente generale assume l'obbligo di verificare il progetto esecutivo posto in gara e di farlo proprio, fermo restando quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 176;
e) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, il progetto delle infrastrutture sia già oggetto, in tutto o in parte, di procedura autorizzativa, approvativa o di valutazione di impatto ambientale sulla T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. base di vigenti norme statali o regionali, i soggetti aggiudicatori possono richiedere l'interruzione della medesima procedura optando per l'avvio unitario delle procedure disciplinate dalla parte II, titolo III, capo IV, ovvero proseguire e concludere la procedura in corso. Ai fini del compimento delle procedure di cui alla parte II, titolo III, capo IV, possono essere utilizzate quali atti istruttori le risultanze delle procedure anche di conferenza di servizi già compiute ovvero in corso. Si osservano, in quanto applicabili, i commi 6 e 7 dell’articolo 185; f) in sede di prima applicazione del decreto legislativo n. 190 del 2002 i soggetti aggiudicatori adottano, in alternativa alla concessione, l'affidamento a contraente generale per la realizzazione dei progetti di importo superiore a duecentocinquanta milioni di euro, che presentino, inoltre, uno dei seguenti requisiti: interconnessione con altri sistemi di collegamento europei; complessità dell'intervento tale da richiedere un'unica logica realizzativa e gestionale, nonché estrema complessità tecnico-organizzativa. L'individuazione dei predetti progetti è effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Ferma restando l'applicazione delle semplificazioni procedurali di cui al presente capo, i progetti che non abbiano le caratteristiche sopra indicate sono realizzati con appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione, in uno o più lotti ovvero con appalto di sola esecuzione ove sia stato predisposto il progetto esecutivo. E' comunque consentito l'affidamento in concessione; g) per la realizzazione delle infrastrutture di loro competenza, i soggetti aggiudicatori, ivi compresi i commissari straordinari di Governo, anche in liquidazione, nominati in virtù di disposizioni diverse da quelle di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono stipulare, con riferimento alle concessioni in corso alla data del 10 settembre 2002 e nel rispetto degli elementi essenziali dei relativi atti convenzionali, atti di loro adeguamento alle previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e della parte II, titolo III, capo IV; h) per i procedimenti relativi agli insediamenti produttivi e alle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico di cui all'articolo 179, in corso alla data del 10 settembre 2002, è data facoltà al richiedente di optare per l'applicazione della normativa stabilita nella parte II, titolo III, capo IV, ferma restando l'efficacia degli atti compiuti relativamente agli stessi procedimenti i) le disposizioni di cui agli articoli 164, 167, 168, 169, 171, 172 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189. Le norme di cui all'allegato tecnico contenuto nell’allegato XXI al presente codice, si applicano ai progetti delle infrastrutture, la cui redazione sia stata bandita o, in caso di procedura negoziata, affidata ovvero, per i progetti redatti direttamente, oggetto di deliberazione dell'organo competente dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189. Per i progetti in corso e per quelli banditi prima della data di entrata in vigore del citato decreto n. 189 del 2005, i soggetti aggiudicatori hanno facoltà di adeguare il progetto alle norme tecniche allegate, con eventuale variazione del relativo corrispettivo; l) la disposizione di cui all’articolo 165, comma 3, relativa al limite del 5 per cento, si applica ai progetti la cui istruttoria è avviata dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005. Le disposizioni di cui ai commi 13 e 14 dell'articolo 176 si applicano alle procedure di gara ed ai rapporti contrattuali in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005; le disposizioni dei commi 15, 16 e 17 del medesimo articolo 176, si applicano ai lavori banditi dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005, ma è facoltà del soggetto aggiudicatore prevedere la applicazione delle disposizioni medesime ai lavori già banditi ovvero, per quelli già aggiudicati, convenire con il contraente generale la applicazione delle stesse ai relativi contratti; m) in relazione all’articolo 188, fino all’entrata in vigore del regolamento, continua ad applicarsi l’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e ai fini dell’articolo 188, comma 2, si tiene conto della qualificazione rilasciata da non oltre cinque anni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000; n) in relazione all’articolo 189, comma 1, lettera b), fino all’entrata in vigore del regolamento si applica l'articolo 18, commi 3 e 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000; o) ai fini dell’applicazione dei commi 5 e 6 dell’articolo 194, sono fatti salvi, relativamente alle opere stesse, gli atti ed i provvedimenti già formati o assunti, ed i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 che i soggetti aggiudicatori, previo parere dei commissari straordinari ove nominati, ritengano eventualmente più opportuno, ai fini della celere realizzazione dell'opera proseguire e concludere in luogo dell'avviare un nuovo procedimento ai sensi della parte II, titolo III, capo IV. 1 Il regolamento di cui all’articolo 196 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 196 fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, restano ferme le disposizioni regolamentari attualmente vigenti, nei limiti di compatibilità con il presente codice. 2 Ai fini della disciplina di cui alla parte II, titolo IV, capo II le attestazioni di qualificazione relative alla categoria OS2, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 8, comma T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 11-sexies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, hanno efficacia triennale a decorrere dalla data del rilascio. È tuttavia fatta salva la verifica della stazione appaltante in ordine al possesso dei requisiti individuati da detto regolamento. 3 In relazione all’articolo 201, fino alla data di entrata in vigore della disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 201, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2000, n. 34 e di cui al decreto del Ministero per i beni e le attività culturali emesso in attuazione dell’articolo 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 201, le stazioni appaltanti possono individuare, quale ulteriore requisito di partecipazione al procedimento di appalto, l'avvenuta esecuzione, nell’ultimo decennio, di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento, individuato in base alla tipologia dell'opera oggetto di appalto. Ai fini della valutazione della sussistenza di detto requisito, possono essere utilizzati unicamente i lavori effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche in esecuzione di cottimi e subaffidamenti. 4 In relazione all’articolo 212, fino alla conclusione favorevolmente della procedura di cui all’articolo 219 eventualmente attivata in relazione alle attività di cui al citato articolo 212, sono fatti i decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158. 5 Ai fini dell’applicazione dell’articolo 240, per i lavori per i quali la individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166, la proposta di accordo bonario è formulata dal responsabile del procedimento secondo la disciplina anteriore alla entrata in vigore della citata legge. 6 Ai fini dell’applicazione della disciplina dell’arbitrato di cui all’articolo 241 e seguenti restano in vigore i criteri di determinazione del valore della lite e le tariffe fissate, rispettivamente dall’articolo 10, commi 1, 4, 5, e 6, e dall’allegato di cui al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, salvo quanto disposto dall’articolo 252, comma 6.
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Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
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Alluvioni, Calamità, Dissesti, Frane, Terremoti
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Norme non incluse nelle categorie precedenti
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